Lavoratori affetti da talassemia e da drepanocitosi

L' articolo 39 della l. 449/2001 ha previsto la corresponsione di un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme).

 

Hanno diritto all’indennità tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti,ecc. (circ. 154 del 1.10.2002) .

 

L’indennità è concessa ed erogata dall’Inps anche se i contributi sono stati versati presso altri Enti previdenziali.

 

La prestazione, in quanto trattamento assistenziale, è esente da IRPEF.

 

L’attribuzione di tale importo è condizionato soltanto dalla verifica dei requisiti sanitari e contributivi, nessun limite è previsto per la situazione reddituale e la titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali.

 

Dal 1° gennaio 2004 l'art. 3, comma 131, della l. 350/2003, ha esteso i benefici previsti dalla l. 448/2001 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

 

L’accertamento delle patologie di cui trattasi dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti la espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea seguita dal richiedente.

 

Il richiedente deve essere in possesso di:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni;
  • almeno 35 anni di età.

Per l’accertamento del requisito contributivo è utile tutta la contribuzione versata, sia obbligatoria (per lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato), sia volontaria, sia figurativa. I contributi sono utili anche se versati interamente o in parte presso altri Enti previdenziali gestori di forme di previdenza pubblica.


TABELLA ENTI PREVIDENZIALI

 

La prestazione, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è cumulabile sia con la retribuzione da lavoro dipendente sia con il reddito derivante da lavoro autonomo che con qualsiasi prestazione pensionistica.

 

DOMANDA

 

La domanda deve essere presentata, utilizzando il Mod.TD1, alla sede Inps territorialmente competente per residenza del richiedente.

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilasciata:

 

  • dalle strutture sanitarie pubbliche (ASL) operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie che certifichi l’affezione da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme);
  • dagli enti previdenziali diversi dall’Inps, attestante l’anzianità contributiva posseduta se la contribuzione - necessaria per il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni - risulti in tutto o in parte versata ai predetti enti ;
  • dal datore di lavoro, per gli anni non ancora inclusi nell’estratto contributivo (mod. CUD) e per l’anno in corso (E-Mens), se la contribuzione versata all’Inps è necessaria per il raggiungimento del requisito contributivo (circ. n. 154 del 1.10.2002).

PAGAMENTO

 

Per l'anno 2010 l'importo mensile è pari ad Euro 460,97.

 

IL PAGAMENTO

 

Il pagamento viene effettuato dall’Inps mensilmente, con una delle seguenti modalità, a scelta del pensionato:

  • tramite Poste:
    • in contanti allo sportello;
    • con accredito su conto corrente o conto di deposito a risparmio;
    • con assegno postale inviato all’indirizzo del pensionato;
    • con Inps Card da richiedere all’ufficio postale.
  • tramite Banche:
    • in contanti allo sportello;
    • con accredito su conto corrente o conto di deposito a risparmio;
    • con assegno circolare inviato all’indirizzo del pensionato.

Il richiedente deve indicare all’atto della presentazione della domanda le coordinate dell’ufficio pagatore (codice IBAN) presso cui intende riscuotere l’indennità e nel caso in cui viene richiesto l’accredito sul conto corrente bancario o postale devono essere riportati il timbro e la firma dell’ ufficio pagatore.

 

Nel caso di titolarità di più prestazioni il pagamento viene unificato.

 

La pensione può essere pagata anche a persona delegata dal pensionato.

 

LA COMUNICAZIONE

 

Al momento della liquidazione dell’indennità sarà inviata la comunicazione (Mod. TE08) sulla quale è riportata la dicitura "indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi (art. 39 l. 448/2001)" e sono indicati gli importi mensili, gli arretrati e le modalità di pagamento.

Fonte: INPS