Indennizzi legge 210

Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio VIII della Direzione della Programmazione Sanitaria, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi della legge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l’Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.

Inoltre, in base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l’Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

Che cosa è l'indennizzo

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato sopra e precisato dalla legge, è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno costituisce una materia completamente diversa dall’indennizzo previsto dalla legge 210/92.
L’indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio presupposto nell'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043.
L’ufficio VIII della Programmazione sanitaria è competente ai fini della esecuzione di eventuali sentenze giudiziarie di condanna nella suddetta materia.

Possono presentare domanda:

  • i soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati
  • i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un’autorità sanitaria;
  • gli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
  • i soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza di contatto con persona vaccinata
  • i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie
  • soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie
  • coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati
  • figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo

Procedure

  1. La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Azienda USL di residenza

  2. L'Azienda USL ha il compito di svolgere l'istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge

  3. Svolta l'istruttoria, l'Azienda USL deve inviare copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda . Il verbale contenente il giudizio viene inviato alla ASL

  4. Il verbale della CMO viene poi notificato ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Dal giorno dell'avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso contro il giudizio della CMO

  5. Con il Decreto legislativo 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del 26 maggio 2000 le competenze in materia di indennizzi ai sensi Legge 210/92 con decorrenza dal 1° gennaio 2001 sono state trasferite dal Ministero della Salute alle regioni. Pertanto, le regioni a Statuto ordinario provvedono a notificare il giudizio della CMO e a liquidare l'indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi. Per le regioni a Statuto speciale resta invece la competenza del Ministero della Salute sia per la notifica del giudizio della CMO che per l’erogazione dei benefici previsti

  6. Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda USL, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92),al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare

  7. I soggetti che hanno contratto più di una malattia (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo), possono presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7, Legge 238/97)

  8. In caso di decesso del danneggiato gli aventi diritto (nell'ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53 (L.150.000.000). La stessa va presentata presso l'Azienda USL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto . Gli eredi hanno inoltre diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo

  9. Il termine per la presentazione della domanda per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati è di tre anni, mentre per i soggetti affetti da HIV il termine è di dieci anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno . Sono fatti salvi i termini di prescrizione ordinaria decennale

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Cosa fare in caso di giudizio negativo della Commissione Medica Ospedaliera

Avverso il giudizio della CMO l'interessato può presentare ricorso amministrativo (art.5 L.210/92), sul quale è competente a decidere il Ministero della Salute.

Il ricorso deve essere inviato al Ministero - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema – Ufficio VIII – V.Ribotta, 5 - 00144 ROMA – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del giudizio, o dalla piena conoscenza dello stesso.
In tal caso, le regioni a Statuto ordinario provvedono ad inviare copia del fascicolo al Ministero per l'esame del ricorso.
Solo successivamente l’Ufficio VIII provvede all’istruttoria del ricorso e alla valutazione del rispetto dei termini di presentazione dello stesso. Segue l’invio della pratica all’Ufficio medico legale, che rivede il giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera ed emana il parere di cui all’art. 5 L.210/92.

Il procedimento relativo al ricorso termina con l’emissione del decreto ministeriale a firma del sottosegretario di stato e la notifica dello stesso all’interessato.

Cosa fare in caso di giudizio negativo sul ricorso amministrativo

Entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso è facoltà del ricorrente presentare ricorso dinanzi al Giudice ordinario del lavoro.

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Fonte: Ministero della Salute